UFFICIO
Accesso agli Atti: Documenti Amministrativi e Accesso Civico
La Legge n. 241/1990 garantisce e disciplina l'accesso agli atti e ai documenti amministrativi dell'Ente per coloro che abbiano un interesse diretto,concreto e attuale a una situazione giuridicamente tutelata.
Richiedi onlineA chi è rivolto
Il diritto di accesso documentale previsto dalla Legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni è il diritto di tutti colori che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento di cui è richiesto l'accesso, di prendere visione e/o di estrarre copia.
L'Accesso Civico semplice (ai sensi dell'art. 5,comma 1, del D.Lgs. n 33/2013) prevede l'obbligo in capo al Comune di Corsico di pubblicare documenti, informazioni o dati, riconoscendo il diritto a chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione
L'Accesso Civico generalizzato (ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n 33/2013) riconosce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dall'Ente, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.
La richiesta di accesso atti può essere presentata sui moduli appositamente predisposti e trasmessa all'Ufficio Protocollo del Comune di Corsico, via Roma, 18 – 20094 tramite Posta Certificata (PEC): ufficioprotocollo@cert.comune.corsico.mi.it oppure consegnata in forma scritta personalmente allo sportello dell'Ufficio Protocollo negli orari di apertura.
Descrizione
ACCESSO AGLI ATTI – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI – AI SENSI DELL’ART. 22 DELLA LEGGE N. 241/1990
Il modulo per l’accesso agli atti e documenti amministrativi deve essere completato ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 241/1990 per garantire il diritto degli interessati di:
- prendere visione
- estrarre copia di documenti amministrativi
La richiesta viene presentata in carta libera, previa indicazione dell’interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è richiesto l’accesso.
ACCESSO CIVICO SEMPLICE
art. 5, comma 1, del D.Lgs. 33/2013 – Segreteria Generale
L’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 riconosce a chiunque il diritto di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati, nei casi in cui tale obbligo sia stato omesso da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L’istanza non deve essere motivata, è gratuita e può essere presentata alternativamente:
- all’Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- al Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza ove l’istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n.33/2013.
L’Amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
L’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione alcuna.
Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo: il Segretario Generale.
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 – Segreteria Generale
L’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 riconosce il diritto di chiunque ad accedere ai dati e documenti detenuti dall’Ente, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Tale tipologia di accesso civico generalizzato è stata prevista con la finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. La richiesta di accesso civico generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, ai sensi del D.Lgs. n. 97/2016, non deve essere motivata ed è gratuita.
La domanda di accesso civico generalizzato non è necessariamente motivata ma identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti. La domanda è presentata in forma scritta.
Come fare
La richiesta di accesso atti può essere presentata sui moduli appositamente predisposti e trasmessa all'Ufficio Protocollo del Comune di Corsico, via Roma, 18 – 20094 tramite Posta Certificata (PEC): ufficioprotocollo@cert.comune.corsico.mi.it oppure consegnata in forma scritta personalmente allo sportello dell'Ufficio Protocollo negli orari di apertura.
Cosa serve
Compilazione del modulo specifico:
- modulo per accesso agli atti e documenti amministrativi ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 241/1990
- richiesta di accesso civico ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013
- richiesta di accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 aggiornato dal D.Lgs. 97/2016
Cosa si ottiene
- per l'accesso ad atti e documenti si ottiene la visione e/o estrazione documentazione amministrativa
- per l'accesso civico semplice si ottiene il riscontro dell'avvenuta pubblicazione e il relativo collegamento ipertestuale dell'avvenuta pubblicazione del documento, informazione e/o dato
- per l'accesso civico generalizzato si ottiene il documento, l'informazione e/o il dato richiesto ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013
Tempi e scadenze
Il procedimento deve concludersi nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, salvo motivato differimento. Nel caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta nel termine di 30 giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Corruzione e della Trasparenza
Riscontro alla richiesta
Quanto costa
Non sono previsti costi per la presentazione dell'istanza.
Accedi al servizio
Richiedi onlineIl servizio è disponibile presso il Palazzo Comunale sito in Via Roma n. 18 - Corsico (MI)
Documenti
Formato DOC (0.05 MB)
Formato DOC (0.05 MB)
Formato PDF (0.23 MB)
Condizioni di servizio
Contatti
Unità Organizzativa responsabileUFFICIO
MUNICIPIO - VIA ROMA 18 UFFICIOPROTOCOLLO@CERT.COMUNE.CORSICO.MI.IT
Ultimo aggiornamento: 08/08/2025, 09:05
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