Stato Civile ed elettorale
UFFICIO
Ai cittadini stranieri in possesso dei requisiti per diventare cittadini italiani.
Acquisto della cittadinanza al compimento dei 18 anni di età
I cittadini stranieri possono richiedere la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento dei 18 anni se ricorrono entrambe queste condizioni:
E’ necessario presentare istanza all’ufficiale di stato civile presso lo sportello.
Riferimenti normativi:
Legge 05/02/1992, n. 91, art. 4
Cittadinanza per decreto del Ministero dell’Interno per matrimonio con cittadino/a italiano/a, residenza o adozione
Possono richiedere la cittadinanza italiana gli stranieri che hanno maturato:
Il matrimonio deve essere valido e deve sussistere il vincolo coniugale fino al giuramento; inoltre non devono esserci sentenze previste dall’art.6 della Legge 91/1992.
Non è previsto il requisito della residenza per lo straniero che ha prestato servizio anche all’estero per lo Stato Italiano per almeno cinque anni.
I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso e sono residenti in Italia da almeno 2 anni, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza. Se nati all’estero non acquistano in automatico la cittadinanza italiana, ma solo se ricorre almeno una delle condizioni previste dall’art. 3bis della legge 91/1992, nello specifico il genitore deve essere stato residente in Italia per almeno due anni prima della nascita del figlio e due anni dopo l’acquisto della cittadinanza, come previsto dalla lettera D del citato articolo.
La domanda di acquisto della cittadinanza italiana deve essere presentata esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo: https://portaleservizi.dlci.interno.it/.
Il Decreto viene notificato da parte della Prefettura tramite raccomandata o sull’App Io o sul portale Send.
L’interessato dovrà consegnare all’Ufficio Protocollo il decreto e l’attestazione di avvenuta notifica allegati ad apposito modulo (scarica qui) per fissare la data del giuramento, che deve avvenire entro 180 giorni dalla data di notifica.
Dopo il giuramento sarà necessario presentare all’Ufficiale di Stato Civile gli atti di nascita e di matrimonio esteri, tradotti e legalizzati, delle persone che diventeranno italiane a seguito del giuramento (quindi anche dei figli minorenni conviventi).
Riferimenti normativi:
Legge 05/02/1992, n. 91, art. 5,6,7,8,9
Circolare ministeriale 11/11/1992, n. 601
Cittadinanza per filiazione (ius sanguinis)
E’ cittadino italiano il figlio di padre o madre cittadini italiani, anche se riconosciuto dopo la nascita, se minorenne. Se il figlio riconosciuto o dichiarato e’ maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma puo’ dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.
Gli stranieri discendenti da avo italiano emigrato possono presentare istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana al Consolato, se residenti all’estero, o all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Residenza.
Se il cittadino è nato all’estero non acquista in automatico la cittadinanza italiana, ma solo se ricorre almeno una delle condizioni previste dall’art. 3bis della legge 91/1992.
E’ necessario presentare istanza all’ufficiale di stato civile previo appuntamento.
Documenti necessari:
Riferimenti di legge:
Circolare ministeriale 08/04/1991, n. K.28.1,
Legge 05/02/1992, n. 91, art.1.
Altri casi di concessione della cittadinanza Italiana:
Cittadinanza per nascita sul territorio italiano (ius soli)
Acquista la cittadinanza italiana:
Concessione della cittadinanza per meriti speciali
La Legge 05/02/1992, n. 91, art. 9, com. 2 dispone che la cittadinanza italiana può essere concessa con Decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri, allo straniero che abbia reso eminenti servizi all’Italia oppure quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.
L’avvio della procedura non chiede un atto di impulso del soggetto interessato, ma necessita di una proposta avanzata da enti, personalità pubbliche, associazioni ecc. che comprovino una diffusa valutazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge in capo all’eventuale destinatario.
Riconoscimento della cittadinanza in base a leggi speciali
Il riconoscimento della cittadinanza può avvenire anche in base a leggi che riguardano casi molto particolari come quelli previsti dalla Legge 08/03/2006, n. 124.
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La cittadinanza italiana
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