Autenticazioni di copia
L’autentica di copia consiste nella attestazione da parte del Pubblico Ufficiale autorizzato che la copia è conforme all’originale che egli stesso ha emesso, o ha in deposito, o che gli viene esibito. L’autentica è riportata dal pubblico ufficiale autorizzato in calce alla copia.
Normativa di riferimento:
Art. 2719 del Codice Civile
Art. 18 del D.P.R. 445/2000
Circolare n.9 del 2004 del Ministero dell’Interno
Autenticazioni di firma
L’autenticazione della firma è l’attestazione da parte di un pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive.
- dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da presentare a privati (banche, assicurazioni ecc.) su stati, fatti o qualità personali, che il cittadino rilascia sotto la propria responsabilità
- deleghe di riscossione di benefici economici (pensioni, contributi) da parte di terze persone
- istanze da produrre a privati
Non si possono autenticare dichiarazioni di impegno, volontà o procure: per queste pratiche è necessario rivolgersi al notaio.
Possono chiedere l’autentica:
- i maggiorenni capaci di intendere e di volere, previo accertamento dell’identità
- gli interdetti, in questo caso la firma è apposta dal tutore, dopo la verifica del decreto di nomina
- chi non sa o non può firmare. In questo caso il pubblico ufficiale ne prende atto, previo accertamento dell’identità e della volontà a sottoscrivere del dichiarante, apponendo la dicitura “non in grado di firmare”.
Normativa di riferimento:
Servizio a domicilio:
E’ possibile ottenere la suindicata certificazione a domicilio previa richiesta di un familiare munito di certificato medico attestante l’impossibilità dell’interessato a presentarsi presso gli uffici.
Il personale dei Servizi Demografici prenderà accordi con il familiare prima di recarsi al domicilio per espletare la pratica.
Per ogni ulteriore informazione telefonare ai numeri 02.4480440 dalle 10.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì
Autenticazioni di firma su atti di vendita di beni mobili registrati
Le sottoscrizioni di atti e dichiarazioni di alienazione di beni mobili registrati e rimorchi possono essere autenticate negli uffici comunali.
Il venditore deve compilare la dichiarazione di vendita (riquadro T prima parte) sul retro del certificato di proprietà, completandola con i dati anagrafici dell’acquirente.
Il venditore dovrà prendere appuntamento (Link agenda) presso l’ufficio Anagrafe per effettuare l’autentica di firma.
Entro 60 giorni l’acquirente dovrà registrare la variazione consegnando il certificato di proprietà e la carta di circolazione del veicolo agli uffici del Pubblico Registro Automobilistico.
Nel caso di CdP digitale è necessario preventivamente rivolgersi ad uno Sportello Telematico dell’Automobilista dove si potrà chiedere l’espletamento dell’intera formalità o la predisposizione del supporto cartaceo necessario per autenticare la vendita presso il Comune per poi procedere entro 60 giorni con la consegna al Pubblico Registro Automobilistico.