Convivenza di fatto (costituzione o scioglimento)

Servizio attivo

La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto, prevista dalla Legge del 20/05/2016, n. 76 (cd. Legge Cirinna'), può essere effettuata da due persone: maggiorenni, di stato civile libero, residenti nello stesso stato di famiglia


A chi è rivolto

La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto, prevista dalla Legge del 20/05/2016, n. 76 (cd. Legge Cirinna'), può essere effettuata da due persone:

  • maggiorenni;
  • di stato civile libero;
  • unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale;
  • residenti entrambi nel Comune di Corsico;
  • coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia;
  • non devono essere legati tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione;

Descrizione

Per effettuare la dichiarazione è necessario prendere appuntamento all’ufficio anagrafe (Prenotazioni – Città di Corsico). All’appuntamento occorrerà presentarsi muniti di documenti di identità oppure la dichiarazione può essere inviata tramite e.mail all’ufficio protocollo. Successivamente sarà effettuato un accertamento per la verifica dei requisiti di coabitazione.

La convivenza di fatto è certificabile.

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza (Legge n. 76/2016, art.1, comma 50 e segg.) Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione devono essere redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità  alle norme imperative e all’ordine pubblico.

Ai fini dell’opponibilità ai terzi, i contratti di convivenza con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato devono essere trasmessi dal professionista al Comune di residenza dei conviventi entro i successivi 10 giorni dall’avvenuta stipula.

Diritti dei conviventi di fatto:

  • hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (art. 1 comma 38)
  • in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (art.1 comma 39)
  • ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 commi 40 e 41)
  • diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi da 42 a 45)
  • successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (art. 1 comma 44)
  • inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale; (art. 1 comma 45)
  • diritti del convivente nell’attività di impresa (art. 1 comma 46)
  • ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1 commi 47 e 48)
  • in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49).

Come fare

È possibile formalizzare davanti alla legge una convivenza di fatto effettuando una dichiarazione all’anagrafe del Comune di residenza. I due conviventi dovranno dichiarare all’ufficio anagrafe di costituire una coppia di fatto e di coabitare nella stessa casa. La dichiarazione potrà essere sottoscritta di fronte all’ufficiale d’anagrafe o inviata tramite e.mail all'ufficio protocollo. Con la Legge Cirinnà ai conviventi di fatto viene riconosciuto il diritto reciproco di visita, assistenza e accesso alle informazioni personali in caso di malattia, la possibilità di nominare il partner proprio rappresentante e il diritto di continuare a vivere nella casa di residenza dopo l’eventuale decesso del convivente proprietario dell’immobile.

Cosa serve

E' necessario essere:

  • maggiorenni;
  • di stato civile libero;
  • unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale;
  • residenti entrambi nel Comune di Corsico;
  • coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia;
  • non devono essere legati tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione;

Cosa si ottiene

Costituzione dello stato di famiglia e viene riconosciuto il diritto reciproco di visita, assistenza e accesso alle informazioni personali in caso di malattia, la possibilità di nominare il partner proprio rappresentante e il diritto di continuare a vivere nella casa di residenza dopo l’eventuale decesso del convivente proprietario dell’immobile.

Tempi e scadenze

Lo scioglimento della convivenza di fatto, viene dichiarata all'ufficio anagrafe, poiché sono cessati i legami affettivi di coppia e reciproca assistenza locale e materiale o decade quando cessa la coabitazione.

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Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile

UFFICIO ANAGRAFE, Via Monti, 22 - CORSICO

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Ultimo aggiornamento: 01/07/2024, 13:23

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