La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto, prevista dalla Legge del 20/05/2016, n. 76 (cd. Legge Cirinna'), può essere effettuata da due persone: maggiorenni, di stato civile libero, residenti nello stesso stato di famiglia
La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto, prevista dalla Legge del 20/05/2016, n. 76 (cd. Legge Cirinna'), può essere effettuata da due persone:
Per effettuare la dichiarazione è necessario prendere appuntamento all’ufficio anagrafe (Prenotazioni – Città di Corsico). All’appuntamento occorrerà presentarsi muniti di documenti di identità oppure la dichiarazione può essere inviata tramite e.mail all’ufficio protocollo. Successivamente sarà effettuato un accertamento per la verifica dei requisiti di coabitazione.
La convivenza di fatto è certificabile.
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza (Legge n. 76/2016, art.1, comma 50 e segg.) Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione devono essere redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Ai fini dell’opponibilità ai terzi, i contratti di convivenza con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato devono essere trasmessi dal professionista al Comune di residenza dei conviventi entro i successivi 10 giorni dall’avvenuta stipula.
Diritti dei conviventi di fatto:
È possibile formalizzare davanti alla legge una convivenza di fatto effettuando una dichiarazione all’anagrafe del Comune di residenza. I due conviventi dovranno dichiarare all’ufficio anagrafe di costituire una coppia di fatto e di coabitare nella stessa casa. La dichiarazione potrà essere sottoscritta di fronte all’ufficiale d’anagrafe o inviata tramite e.mail all'ufficio protocollo. Con la Legge Cirinnà ai conviventi di fatto viene riconosciuto il diritto reciproco di visita, assistenza e accesso alle informazioni personali in caso di malattia, la possibilità di nominare il partner proprio rappresentante e il diritto di continuare a vivere nella casa di residenza dopo l’eventuale decesso del convivente proprietario dell’immobile.
E' necessario essere:
Costituzione dello stato di famiglia e viene riconosciuto il diritto reciproco di visita, assistenza e accesso alle informazioni personali in caso di malattia, la possibilità di nominare il partner proprio rappresentante e il diritto di continuare a vivere nella casa di residenza dopo l’eventuale decesso del convivente proprietario dell’immobile.
Lo scioglimento della convivenza di fatto, viene dichiarata all'ufficio anagrafe, poiché sono cessati i legami affettivi di coppia e reciproca assistenza locale e materiale o decade quando cessa la coabitazione.