Cittadinanza

Servizio attivo

E' cittadino italiano il figlio di padre o madre cittadini italiani. La cittadinanza si può acquisire per diversi motivi.


A chi è rivolto

Ai cittadini stranieri in possesso dei requisiti per diventare cittadini italiani.

Descrizione

Cittadinanza per filiazione (ius sanguinis)

E’ cittadino italiano il figlio di padre o madre cittadini italiani, anche se riconosciuto dopo la nascita, se minorenne. Se il figlio riconosciuto o dichiarato e’ maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma puo’ dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.

Gli stranieri discendenti da avo italiano emigrato possono presentare istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana al Consolato, se residenti all’estero, o all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Residenza.

E’ necessario presentare istanza all’ufficiale di stato civile previo appuntamento.

Documenti necessari:

  • modulo di istanza
  • marca da bollo da 16 euro
  • certificato di mancata naturalizzazione straniera degli ascendenti fino all’avo prima della nascita della generazione successiva
  • estratti di nascita e di matrimonio tradotti e legalizzati di tutti gli avi

Riferimenti di legge:

Circolare ministeriale 08/04/1991, n. K.28.1,

Legge 05/02/1992, n. 91, art.1.

 

Acquisto della cittadinanza al compimento dei 18 anni di età

I cittadini stranieri possono richiedere la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento dei 18 anni se ricorrono entrambe queste condizioni:

  • sono nati in Italia
  • abbiano risieduto legalmente in Italia senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età

E’ necessario presentare istanza all’ufficiale di stato civile previo appuntamento.

Riferimenti normativi:

Legge 05/02/1992, n. 91, art. 4

 

Cittadinanza per decreto del Ministero dell’Interno per matrimonio con cittadino/a italiano/a, residenza o adozione

Possono richiedere la cittadinanza italiana gli stranieri che hanno maturato:

  • tre anni di residenza legale per lo straniero di cui il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati italiani per nascita o per lo straniero nato in Italia e ivi residente
  • quattro anni per il cittadino di uno Stato aderente alla Comunità Europea
  • dieci anni per gli stranieri non comunitari
  • cinque anni di residenza legale successivi all’adozione per lo straniero maggiorenne
  • cinque anni di residenza legale successivi al riconoscimento dello status per l’apolide o il rifugiato politico.
  • due anni di residenza legale dopo il matrimonio se residente in Italia
  • tre anni dopo il matrimonio se residente all’estero (questi termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi)

Il matrimonio deve essere valido e deve sussistere il vincolo coniugale fino al giuramento; inoltre non devono esserci sentenze previste dall’art.6 della Legge 91/1992.

Non è previsto il requisito della residenza per lo straniero che ha prestato servizio anche all’estero per lo Stato Italiano per almeno cinque anni.

I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza

La domanda di acquisto della cittadinanza italiana deve essere presentata esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo: https://portaleservizi.dlci.interno.it/.

Il Decreto viene notificato da parte della Prefettura tramite raccomandata o sull’App Io o sul portale Send.

L’interessato dovrà consegnare all’Ufficio di Stato Civile il decreto e l’attestazione di avvenuta notifica per fissare la data del giuramento, che deve avvenire entro 180 giorni dalla data di notifica.

Dopo il giuramento sarà necessario presentare all’Ufficiale di Stato Civile gli atti di nascita e di matrimonio esteri, tradotti e legalizzati, delle persone che diventeranno italiane a seguito del giuramento (quindi anche dei figli minorenni conviventi).

Riferimenti normativi:

Legge 05/02/1992, n. 91, art. 5,6,7,8,9

Circolare ministeriale 11/11/1992, n. 601

 

Altri casi di concessione della cittadinanza Italiana:

Cittadinanza per nascita sul territorio italiano (ius soli)

Acquista la cittadinanza italiana:

  • chi è nato in Italia i cui genitori siano ignoti o apolidi o non trasmettano la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato del quale sono cittadini (Legge 05/02/1992, n. 91, art. 1, com. 1, let. b)
  • il figlio di ignoti che venga trovato abbandonato in territorio italiano e di cui non si riesca a determinare la cittadinanza (Legge 05/02/1992, n. 91, art. 1, com. 2)

Concessione della cittadinanza per meriti speciali

La Legge 05/02/1992, n. 91, art. 9, com. 2 dispone che la cittadinanza italiana può essere concessa con Decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri, allo straniero che abbia reso eminenti servizi all’Italia oppure quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.

L’avvio della procedura non chiede un atto di impulso del soggetto interessato, ma necessita di una proposta avanzata da enti, personalità pubbliche, associazioni ecc. che comprovino una diffusa valutazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge in capo all’eventuale destinatario.

 

Riconoscimento della cittadinanza in base a leggi speciali

Il riconoscimento della cittadinanza può avvenire anche in base a leggi che riguardano casi molto particolari come quelli previsti dalla Legge 08/03/2006, n. 124.

Come fare

Prendere appuntamento con l'ufficio di Stato Civile per portare la documentazione necessaria a seconda della tipologia di richiesta.

Cosa serve

Per le richieste di giuramento, non appena si riceve il decreto da parte della Prefettura, è necessario portare il decreto e l'attestazione di avvenuta notifica all'ufficio di Stato Civile.

I diciottenni, entro il compimento del diciannovesimo anno di età, per diventare italiani devono rilasciare una dichiarazione all'Ufficiale dello Stato Civile. E' necessario presentarsi muniti di documento di riconoscimento e permesso di soggiorno, informando l'Ufficiale dello Stato Civile di tutti i comuni di residenza dal momento della nascita al giorno stesso.

Per le cittadinanze iuris sanguinis è necessario presentare tutta la documentazione sopra esposta.

Cosa si ottiene

La cittadinanza italiana.

Tempi e scadenze

Il giuramento deve avvenire entro 180 giorni dalla notifica.

La dichiarazione resa al diciottesimo anno di età, deve avvenire entro il compimento del diciannovesimo anno.

Quanto costa

Per i giuramenti è necessaria una marca da bollo da 16 euro da applicare al decreto.

Per i diciottenni è necessario effettuare un versamento postale di 250 euro, da effettuarsi solo dopo aver preso contatti con l'ufficio di Stato Civile.

Accedi al servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
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Ultimo aggiornamento: 01/07/2024, 10:04

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