Accesso agli Atti: Documenti Amministrativi e Accesso Civico

Servizio attivo

La Legge n. 241/1990 garantisce e disciplina l'accesso agli atti e ai documenti amministrativi dell'Ente per coloro che abbiano un interesse diretto,concreto e attuale a una situazione giuridicamente tutelata.


A chi è rivolto

Il diritto di accesso documentale previsto dalla Legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni è il diritto  di tutti colori che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento di cui è richiesto l'accesso, di prendere visione e/o di estrarre copia.

L'Accesso Civico semplice (ai sensi dell'art. 5,comma 1, del D.Lgs. n 33/2013)  prevede l'obbligo in capo al Comune di Corsico di pubblicare documenti, informazioni o dati, riconoscendo il diritto a chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione

L'Accesso Civico generalizzato  (ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n 33/2013) riconosce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dall'Ente, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

La richiesta di accesso atti può essere presentata sui moduli appositamente predisposti e trasmessa all'Ufficio Protocollo del Comune di Corsico, via Roma, 18 – 20094 tramite Posta Certificata (PEC):  ufficioprotocollo@cert.comune.corsico.mi.it   oppure consegnata in forma scritta personalmente allo sportello  dell'Ufficio Protocollo negli orari di apertura.

 

 

Descrizione

1)     ACCESSO AGLI ATTI – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI – AI SENSI DELL’ART. 22 DELLA LEGGE N. 241/1990

Il modulo per  l’accesso agli atti e documenti amministrativi deve essere completato ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 241/1990 per garantire il diritto degli interessati di:

–  prendere visione

–  estrarre copia

di documenti amministrativi

Scarica il modulo per l’accesso ad atti documenti amministrativi

La richiesta viene presentata in carta libera, previa indicazione dell’interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è richiesto l’accesso.

 

2) ACCESSO CIVICO SEMPLICE 

art. 5, comma 1, del D.Lgs. 33/2013 – Segreteria Generale

L’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 riconosce a chiunque il diritto di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati, nei casi in cui tale obbligo sia stato omesso da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L’istanza non deve essere motivata,  è gratuita e può essere presentata alternativamente:

a) all’Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;

b) al Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza  ove l’istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n.33/2013.

L’Amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
L’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione alcuna.
Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo: il Segretario Generale.

 

3) ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 – Segreteria Generale

L’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 riconosce il diritto di chiunque ad accedere ai dati e documenti detenuti dall’Ente, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Tale tipologia di accesso civico generalizzato è stata prevista con la finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. La richiesta di accesso civico generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, ai sensi del D.Lgs. n. 97/2016, non deve essere motivata ed è gratuita.

La domanda di accesso civico generalizzato non è necessariamente motivata ma identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti. La domanda  è presentata in forma scritta.

Come fare

La richiesta di accesso atti può essere presentata sui moduli appositamente predisposti e trasmessa all'Ufficio Protocollo del Comune di Corsico, via Roma, 18 – 20094 tramite Posta Certificata (PEC):  ufficioprotocollo@cert.comune.corsico.mi.it   oppure consegnata in forma scritta personalmente allo sportello  dell'Ufficio Protocollo negli orari di apertura.

Cosa serve

Compilazione del modulo specifico:

1) modulo per accesso agli atti e documenti amministrativi ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 241/1990

2) richiesta di accesso civico ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013

3) richiesta di accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013  aggiornato dal D.Lgs. 97/2016

Cosa si ottiene

1) per l'accesso ad atti e documenti si ottiene la visione e/o estrazione  documentazione amministrativa

2) per l'accesso civico semplice si ottiene il riscontro dell'avvenuta pubblicazione e il relativo collegamento ipertestuale dell'avvenuta pubblicazione del documento, informazione e/o dato

3) per l'accesso civico generalizzato si ottiene il documento, l'informazione e/o il dato richiesto ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013

Tempi e scadenze

Il procedimento deve concludersi nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, salvo motivato differimento. Nel caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta nel termine di 30 giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Corruzione e della Trasparenza

30 giorni

Riscontro

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile presso il Palazzo Comunale sito in Via Roma n. 18 - Corsico (MI)

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile

Municipio - Via Roma 18 ufficioprotocollo@cert.comune.corsico.mi.it

Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 30/05/2024, 10:03

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