La trascrizione degli atti di stato civile (nascita, matrimonio, ecc.), formati all’estero riguardanti i cittadini italiani, può essere richiesta dal diretto interessato al proprio comune di residenza.
A tutti coloro che hanno un interesse a far trascrivere atti di stato civile o provvedimenti riguardanti lo stato civile formati all'estero che riguardano cittadini italiani, nei registri di stato civile del Comune di residenza delle persone a cui l'atto è intestato.
La trascrizione degli atti di stato civile (nascita, matrimonio, divorzio, morte, sentenze di riconoscimento…), formati all’estero secondo le norme stabilite dalla legge del luogo riguardanti i cittadini italiani, può essere richiesta dal diretto interessato al comune di residenza, presentando copia degli stessi (eventualmente quella utilizzata per l’acquisto della cittadinanza se esibita entro l’anno di concessione della cittadinanza, altrimenti una nuova copia) debitamente legalizzati dal Consolato e relativa traduzione in italiano anch’essa legalizzata dal Consolato. Sono esonerati dalla legalizzazione gli atti provenienti dagli Stati aderenti alle Convenzioni internazionali, per cui è sufficiente l’apostille o l’atto plurilingue.
La legalizzazione non riguarda solamente l’atto formato all’estero dall’autorità estera, ma anche la firma del traduttore: anche in questo caso si tratta di adempimento indispensabile che deve risultare in calce alla traduzione stessa.
E' necessario protocollare il modulo apposito, munito di marca da bollo da 16 euro, presso l'Ufficio Protocollo.
Originale dell'atto in cui si richiede la trascrizione, debitamente legalizzata e tradotta in lingua italiana.
L'ufficiale di stato civile prima della trascrizione valuterà l'atto sotto l'aspetto formale e sostanziale, come ad esempio la contrarietà all'ordine pubblico (quell'insieme di principi fondamentali dell'ordinamento giuridico riguardante i principi etici e politici nonché di leggi la cui osservanza ed attuazione è ritenuta indispensabile per l'esistenza di tale ordinamento), l'età del genitore che riconosce il figlio, la sua volontà ad essere nominato, i riferimenti a genitori che non abbiano dato consenso.
La trascrizione nei registri di stato civile dell'atto di stato civile formato all'estero.
Non sono previste scadenza per richiedere la richiesta di trascrizione di atti di stato civile provenienti dall'estero.
Nessun costo in relazione alla richiesta di trascrizione di atti qualora la richiesta provenga da soggetti istituzionali (consolati, pubblici ufficiali, ministri del culto).
La richiesta di trascrizione sconta il costo dell'imposta di bollo di Euro 16,00, qualora la richiesta provenga da soggetti non istituzionali.
Non è possibile trascrivere:
E' necessario protocollare l'istanza di trascrizione presso l'Ufficio Protocollo