A tutti i cittadini a cui è stato notificato un accertamento di violazione al Codice della Strada o ad altre norme (Regolamenti Comunali, ecc.)
Gli accertamenti di violazione si suddividono in:
– Preavvisi di accertamento infrazione per violazioni alle norme che regolano la sosta dei veicoli, lasciati sul parabrezza del veicolo dagli Operatori di Polizia Locale;
– Verbali di Contestazione (contestati direttamente al trasgressore e/o all’intestatario del veicolo o ad essi notificati a mezzo del servizio postale nazionale).
Per il pagamento:
il pagamento può essere effettuato per mezzo del QR Code o del Codice Avviso riportati sull’avviso di accertamento infrazione o sul verbale tramite home banking, tramite qualsiasi istituto di credito o ufficio postale e tramite tutti gli esercizi convenzionati con PagoPA, oppure attraverso il portale “Multe On-Line” del Comando PL di Corsico all’indirizzo https://corsico.multeonline.it/ inserendo i dati rilevanti dell’atto (data in formato gg/mm/aaaa, numero verbale privo di eventuali lettere, anno e caratteri speciali, targa del veicolo), cliccando quindi, una volta effettuato l’accesso ai dati riepilogativi del verbale, sul tasto verde “PagoPA Paga” (una volta selezionata la modalità di pagamento e completati i dati identificativi del soggetto pagatore, Il portale provvederà a confermare il buon esito dell’operazione ed a rilasciare apposita ricevuta telematica di pagamento).
Si precisa che presso l’Ufficio ricevimento pubblico del Comando di Polizia Locale non è possibile provvedere al pagamento di preavvisi di accertamento violazione o di verbali (né in contanti né con Bancomat o carta di credito).
Per il ricorso:
il ricorso è l’atto, in genere, con il quale il cittadino contesta la violazione addebitatagli.
I motivi più frequenti per i quali si presenta un ricorso contro una violazione addebitata ai sensi del codice della strada sono:
- il verbale è stato notificato oltre i 90 giorni dalla data di accertamento dell’infrazione;
- il tipo di veicolo indicato è errato;
- la targa del veicolo è errata;
- non riporta le modalità di presentazione del ricorso;
- le generalità del trasgressore o dell’intestatario del veicolo (o altro obbligato in solido, quale il soggetto locatario, ecc.) non sono esatte (con esclusione degli errori lievi);
- si riferisce a un veicolo venduto prima della data dell’infrazione.
Inoltre si può presentare ricorso quando l’interessato ritiene che il fatto addebitatogli non costituisca illecito amministrativo.
Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il trasgressore e l’intestatario del veicolo (o altro soggetto responsabile in solido) possono proporre uno dei seguenti ricorsi alternativi:
- entro 60 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento, ricorso indirizzato al Prefetto di Milano, C.so Monforte 31 - 20122 Milano e può essere inviato direttamente al Prefetto oppure per il tramite del Comando di Polizia Locale di Corsico (Via Caboto 1/E, 20094 - Corsico).
Il Prefetto, qualora dovesse accogliere il ricorso, emetterà ordinanza di archiviazione e provvederà a trasmetterla all’Organo accertatore che provvederà a notificarla al ricorrente; qualora invece dovesse respingere il ricorso, emetterà invece ordinanza di pagamento per una somma pari al doppio della sanzione originaria più le spese di procedimento. Tale ordinanza sarà notificata al ricorrente a cura dell’Organo accertatore. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica della medesima.
L’avente diritto, qualora lo ritenga necessario, potrà quindi proporre ricorso al Giudice di Pace contro la decisione del Prefetto entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza di pagamento (60 se risiede all’estero).
Nel caso in cui il Prefetto non abbia, entro 120 giorni, emesso l’ordinanza di ingiunzione di pagamento il ricorso è da considerarsi accolto. Si rammenta che l’ordinanza di ingiunzione prefettizia può essere notificata entro 150 giorni dalla notifica del verbale.
- entro 30 giorni (60 giorni se il ricorrente risiede all'estero) dalla contestazione della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento, ricorso indirizzato al Giudice di Pace di Milano, Via F. Sforza 23 - 20122 Milano. Il ricorso può essere depositato presso la cancelleria del predetto Giudice ovvero spedito allo stesso con lettera raccomandata a.r. (art. 204-bis C.d.S. e art. 7, D.Lgs. 1/9/2011 n. 150). Ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 30.5.2002, n. 115, come modificato dall'art. 2, c. 212, lett. b), n. 2, L. 23.12.2009, n. 191, il ricorso al Giudice di Pace è soggetto al pagamento anticipato del “contributo unificato” e delle “spese forfetizzate” secondo gli importi fissati dagli artt. 13 e 30, D.P.R. n. 115/2002.
Il Giudice di Pace, fissata l’udienza e sentite le parti, provvederà ad emettere sentenza di accoglimento o di rigetto del ricorso.
Si rammenta che è facoltà del Giudice di Pace, addebitare eventuali spese di giudizio a carico della parte soccombente.
Si può ricorrere al Giudice di Pace anche per le pene accessorie disposte con ordinanza o ingiunzione (ad esempio: ritiro della patente o sequestro del veicolo).
Per il pagamento: accesso al proprio home banking per il pagamento da casa, carta di credito o Bancomat per il pagamento attraverso l’apposito portale, carta di credito, Bancomat o contanti per il pagamento presso gli istituti di credito, gli uffici postali o gli esercizi convenzionati con PagoPA.
Il pagamento del preavviso di accertamento o dell’accertamento di violazione o, in caso di ricorso, l’archiviazione del verbale in caso di accoglimento da parte del Prefetto di Milano o del Giudice di Pace di Milano.
Per il pagamento:
- Preavvisi di accertamento lasciati sul parabrezza del veicolo dagli Operatori di Polizia Locale: il pagamento deve essere effettuato entro cinque giorni dalla data di accertamento (sanzione amministrativa in misura ridotta già scontata del 30% indicata sul preavviso). In caso di mancato pagamento della sanzione amministrativa entro il termine predetto, si dovrà necessariamente attendere la notifica del relativo verbale all’intestatario del veicolo sanzionato, maggiorato delle spese di accertamento e notifica.
- Verbali di Contestazione (contestati direttamente al trasgressore e/o all’intestatario del veicolo o ad essi notificati a mezzo del servizio postale nazionale): ai sensi dell’art. 202 comma 1 del C.d.S., entro e non oltre cinque giorni dalla notifica è ammesso il pagamento della sanzione amministrativa scontata del 30%. Dal sesto al sessantesimo giorno dalla notifica è invece ammesso il pagamento della sanzione amministrativa nella misura del minimo edittale (non scontata). In caso di mancato pagamento entro il termine predetto, dal sessantesimo giorno dalla notifica il verbale diviene titolo esecutivo per un importo pari alla metà del massimo edittale (art. 203 comma 3 del C.d.S.).
Si precisa che presso l’Ufficio ricevimento pubblico del Comando di Polizia Locale non è possibile provvedere al pagamento di preavvisi di accertamento violazione o di verbali (né in contanti né con Bancomat o carta di credito).
Per il ricorso:
Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il trasgressore e l’intestatario del veicolo (o altro soggetto responsabile in solido) possono proporre uno dei seguenti ricorsi alternativi:
- entro 60 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento, ricorso indirizzato al Prefetto di Milano, C.so Monforte 31 - 20122 Milano e può essere inviato direttamente al Prefetto oppure per il tramite del Comando di Polizia Locale di Corsico (Via Caboto 1/E, 20094 - Corsico).
- entro 30 giorni (60 giorni se il ricorrente risiede all'estero) dalla contestazione della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento, ricorso indirizzato al Giudice di Pace di Milano, Via F. Sforza 23 - 20122 Milano. Il ricorso può essere depositato presso la cancelleria del predetto Giudice ovvero spedito allo stesso con lettera raccomandata a.r. (art. 204-bis C.d.S. e art. 7, D.Lgs. 1/9/2011 n. 150). Ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 30.5.2002, n. 115, come modificato dall'art. 2, c. 212, lett. b), n. 2, L. 23.12.2009, n. 191, il ricorso al Giudice di Pace è soggetto al pagamento anticipato del “contributo unificato” e delle “spese forfetizzate” secondo gli importi fissati dagli artt. 13 e 30, D.P.R. n. 115/2002.
Si prega di prestare particolare attenzione qualora nel corpo del verbale notificato sia richiesto l’obbligo di identificazione del conducente (ai sensi dell’art. 126-bis del C.d.S.) o di esibire uno o più documenti di guida (ai sensi dell’art. 180 del C.d.S.).
Esibizione dei documenti richiesti (carta di circolazione, patente, assicurazione, ecc.):
L’esibizione dei documenti richiesti ai sensi dell’art. 180 del C.d.S. deve avvenire in originale, presso qualsiasi posto di Polizia tassativamente entro il termine indicato sul verbale medesimo. Con l’invio di copia del documento a mezzo e-mail o PEC all’Organo accertatore da parte dell’interessato, l’obbligo stabilito dall’art. 180 del C.d.S. non può in alcun modo ritenersi assolto.
Obbligo di identificazione del conducente su avviso di accertamento infrazione (lasciato sul parabrezza del veicolo dall’Operatore di P.L.):
Nel caso in cui l’avviso di accertamento infrazione venga lasciato sul parabrezza del veicolo a seguito di una delle seguenti violazioni all’art. 158 del C.d.S.:
- negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;
- negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;
‑ nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici.
oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria è prevista anche la decurtazione dei punti dalla patente di guida dell’effettivo conducente.
Pertanto, entro cinque giorni dall’accertamento della violazione, il conducente del veicolo in data ed ora dell’accertamento è tenuto a presentarsi presso la sede della Polizia Locale di Corsico (munito della propria patente di guida in originale) al fine della decurtazione dei punti.
In caso contrario, anche se nel frattempo la sanzione amministrativa dovesse essere stata pagata, all’intestatario del veicolo sarà notificato il relativo verbale per renderlo edotto dell’obbligo di identificazione del conducente, con spese di accertamento e notifica a proprio carico.
Obbligo di identificazione del conducente su accertamento di violazione notificato a mezzo del servizio postale nazionale o mediante la piattaforma SEND:
L’obbligo di identificazione del conducente ai sensi dell’art. 126-bis del C.d.S. deve essere assolto tassativamente entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del verbale trasmettendo l’apposito modulo di identificazione allegato al verbale (debitamente compilato e sottoscritto e corredato da copia fronte/retro della patente di guida con dichiarazione di conformità all’originale anch’essa sottoscritta) al Comando di P.L. di Corsico a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ufficio Protocollo comunale ufficioprotocollo@cert.comune.corsico.mi.it, mediante spedizione a mezzo raccomandata A.R. (all’indirizzo “Polizia Locale di Corsico - Ufficio Procedure Sanzionatorie, Via Caboto 1/E, 20094 - Corsico, MI”) o tramite consegna all’Ufficio ricevimento pubblico del Comando di P.L. di Corsico (aperto il Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 ed il Martedì dalle ore 14:00 alle ore 17:00.
Istanza di archiviazione dell’atto in regime di autotutela:
Solo in caso di errata individuazione del responsabile della violazione (errore di trascrizione della targa del veicolo sanzionato, errata indicazione nei pubblici registri del proprietario del veicolo, ecc.) o nel caso il veicolo sanzionato alla data dell’accertamento non fosse nella materiale disponibilità dell’intestatario a seguito di furto/appropriazione indebita (da comprovare allegando copia integrale di denuncia di furto o appropriazione indebita e certificato di proprietà del veicolo attestante la trascrizione della formalità di perdita di possesso o, in alternativa, verbale di rinvenimento e consegna del veicolo) può essere presentata dall’avente diritto istanza di archiviazione in autotutela direttamente agli sportelli di ricevimento pubblico della Polizia Locale di Corsico o tramite PEC all’indirizzo: ufficioprotocollo@cert.comune.corsico.mi.it
L’Ufficio preposto, a seguito della presentazione dell’istanza, provvederà a comunicare all’avente diritto entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento (protocollazione) l’esito della stessa (accoglimento o diniego), motivandone le ragioni.
Istanza di rateazione:
Eventuale istanza di rateazione della sanzione amministrativa pecuniaria derivata da temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica potrà essere presentata dall’avente diritto direttamente agli sportelli di ricevimento pubblico della Polizia Locale di Corsico o tramite PEC all’indirizzo: ufficioprotocollo@cert.comune.corsico.mi.it
Si fa rilevare tuttavia che, nel pieno rispetto della vigente normativa, non è rateizzabile la sanzione amministrativa in misura ridotta scontata del 30% (importo da corrispondere entro 5 giorni dalla notifica) e che l’istanza di rateazione della sanzione amministrativa in misura ridotta non scontata del 30% deve necessariamente essere presentata dall’avente diritto entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del verbale.
Si fa rilevare infine che l’eventuale istanza di rateazione sarà valutata e gestita nel rispetto di quanto previsto dall’art. 202-bis del C.d.S.
Il ricorso al Prefetto è gratuito (Il Prefetto, tuttavia, se riterrà fondato l'accertamento, emetterà ordinanza ingiungendo il pagamento di una somma non inferiore al doppio di quella indicata sul presente verbale (artt. 203 e 204 del C.d.S.)
Il ricorso al Giudice di Pace è soggetto al pagamento anticipato del “contributo unificato” e delle “spese forfetizzate” secondo gli importi fissati dagli artt. 13 e 30, D.P.R. n. 115/2002.
Non è ammesso presentare ricorso sulla base del preavviso di accertamento lasciato sul parabrezza del veicolo sanzionato dall’Operatore di P.L.
Il ricorso può essere presentato solo dopo la notifica della contravvenzione (immediata, nelle mani del trasgressore o intestatario del veicolo o effettuata a mezzo del servizio postale nazionale o della piattaforma di notifica digitale SEND.
Sanzioni amministrative pecuniarie riferite a violazioni diverse dal Codice della Strada (ad esempio: Regolamenti comunali).
Il pagamento delle sanzioni amministrative diverse da quelle previste dal Codice della Strada deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione immediata o della notificazione del verbale nelle modalità sullo stesso indicate.
Il ricorso avverso verbali inerenti violazioni diverse da quelle previste al codice della strada può essere proposto unicamente all’Ufficio che ha irrogato la sanzione pecuniaria (ad esempio al Sindaco per violazioni ai Regolamenti comunali) nei 30 giorni decorrenti dalla notifica del verbale o dalla contestazione immediata. Non può essere proposto ricorso al Giudice di Pace, dovendo invece attendere la notifica delle successive determinazioni dirigenziali ingiuntive, adottate sulla base del verbale.
Polizia Locale
Sede: via Caboto, 1/E
Telefono: 02.44.75.312 (Centrale Operativa)
Giorni ed orari ricevimento pubblico:
Lunedì: dalle 09:00 alle 12:00
Martedì: dalle 14:00 alle 17:00
Mercoledì: dalle 09:00 alle 12:00
Giovedì: dalle 09:00 alle 12:00
Venerdì: dalle 09:00 alle 12:00
Prenotazione appuntamento online presso la sede della Polizia Locale di Corsico
Polizia Locale
Sede: via Caboto, 1/E
Telefono: 02.44.75.312 (Centrale Operativa)
PEC: ufficioprotocollo@cert.comune.corsico.mi.it