Albo dei Giudici Popolari

Servizio attivo

Il giudice popolare è il cittadino italiano che viene chiamato, a seguito di estrazione a sorte, a comporre le Corti di assise e le Corti di assise d'appello insieme ai due giudici togati, partecipando a udienze e decisioni contenute nelle sentenze.


A chi è rivolto

Ai cittadini italiani che intendono presentare richiesta per l'inserimento nell'Albo dei Giudici Popolari.

Descrizione

I requisiti necessari per essere iscritti nei suddetti elenchi ed assumere, quindi, l’ufficio di giudice popolare sono i seguenti (artt. 9 e 10 legge 10 aprile 1951, n. 287):

  1. cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici;
  2. buona condotta;
  3. età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
  4. licenza di scuola media inferiore (primo grado) per i Giudici di Corte di Assise;
  5. licenza di scuola media superiore (secondo grado) per i Giudici di Corte di Assise di Appello.

Non possono assumere l’ufficio di Giudice Popolare (art. 12 legge 10-4-1951, n. 287):

  1. i Magistrati e, in generale, tutti i Funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’Ordine Giudiziario;
  2. gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
  3. i Ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Come fare

Gli interessati, per qualsiasi informazione, possono rivolgersi all'Ufficio Stato Civile ed Elettorale del Comune.

Il modulo per richiedere l’iscrizione all’albo è possibile scaricarlo in questa pagina e deve essere protocollato presso l’ufficio protocollo o inviato via mail a ufficioprotocollo@cert.comune.corsico.mi.it .

Cosa serve

E' necessario protocollare il modulo di richiesta di iscrizione.

Cosa si ottiene

L'iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari

Tempi e scadenze

  • Entro il mese di aprile di ogni anno dispari, il Sindaco, con pubblico manifesto, invita i cittadini ad iscriversi negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d'assise e di Corte di assise di appello. L'iscrizione deve essere fatta entro il 31 luglio;
  • entro il mese di giugno deve essere costituita la Commissione comunale, composta dal Sindaco, o da un suo delegato, e da 2 Consiglieri comunali;
  • entro il 30 agosto la Commissione provvede alla formazione dei due elenchi.
  • entro il 10 settembre i due elenchi sono trasmessi alla cancelleria della Corte d'assise;
  • dal 15 settembre al 30 ottobre la Commissione mandamentale provvede alla revisione di sua competenza;
  • entro il 15 novembre, gli elenchi compilati dalla Commissione mandamentale sono resi noti, in ogni Comune, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online e con pubblico manifesto;
  • entro 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online, ogni cittadino maggiorenne può fare ricorso contro le omissioni, le indebite iscrizioni e le cancellazioni presso la Cancelleria della Corte d'assise;
  • ultimata la pubblicazione, gli elenchi vengono restituiti alla Corte d'assise.

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Documenti

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 30/04/2025, 14:23

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