I requisiti necessari per essere iscritti nei suddetti elenchi ed assumere, quindi, l’ufficio di giudice popolare sono i seguenti (artt. 9 e 10 legge 10 aprile 1951, n. 287):
- cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici;
- buona condotta;
- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- licenza di scuola media inferiore (primo grado) per i Giudici di Corte di Assise;
- licenza di scuola media superiore (secondo grado) per i Giudici di Corte di Assise di Appello.
Non possono assumere l’ufficio di Giudice Popolare (art. 12 legge 10-4-1951, n. 287):
- i Magistrati e, in generale, tutti i Funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’Ordine Giudiziario;
- gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- i Ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.