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Pagare un verbale

Tipologia del verbale:

  • Accertamenti di Infrazione al Codice Strada per divieti di sosta lasciati dall’Agente sul parabrezza del veicolo: il pagamento deve essere effettuato entro 5 giorni dalla data di accertamento. Al mancato pagamento seguirà la notifica del verbale al domicilio del trasgressore e dell’obbligato in solido, gravata delle spese postali.
  • Verbali di Contestazione (contestati direttamente al trasgressore o notificati a mezzo del servizio postale): entro 5 giorni successivi alla notifica del verbale è ammesso il pagamento scontato del 30%. Dal 6° giorno successivo alla notifica fino al 60° è ammesso il pagamento nel minimo edittale. Oltre tale termine il verbale diverrà titolo esecutivo per la metà del massimo edittale previsto dal Codice della Strada.I

l pagamento dei verbali, può essere effettuato:

  • mediante canale PagoPA
    collegandosi al portale Multe On-Line del Comando PL di Corsico all’indirizzo https://corsico.multeonline.it/ inserendo i dati rilevanti dell’atto (data in formato gg/mm/aaaa, numero verbale privo di eventuali lettere, targa del veicolo), cliccando quindi, una volta effettuato l’accesso ai dati riepilogativi del verbale, sul tasto verde “Paga”, compilando il modulo relativo alle generalità del soggetto pagante, accedendo quindi al portale di pagamento mediante credenziali SPID o indicando il proprio indirizzo e-mail e selezionando infine la modalità di pagamento preferita.
    Il portale provvederà quindi a confermare il buon esito dell’operazione ed a rilasciare apposita ricevuta telematica di pagamento.
  • tramite bonifico bancario
    sul conto corrente bancario intestato a Comune di Corsico presso Banca Popolare di Milano Gruppo Banco BPM, filiale 00808,
    IBAN: IT45O 05034 33031 0000 0000 1268, indicando come causale il numero del verbale o preavviso e la targa del veicolo.

I VERBALI NOTIFICATI ATTRAVERSO IL SERVIZIO POSTALE, SI POSSONO PAGARE ANCHE MEDIANTE LE AVVISATURE PAGOPA ALLEGATE AL VERBALE.

Si precisa che non è assolutamente possibile pagare in contanti.

Ricorso contro sanzioni pecuniarie relative al codice della strada

Cos’è  un ricorso
l’atto, in genere, con il quale il cittadino contesta la violazione addebitatagli.
I motivi più frequenti per i quali si presenta un ricorso contro una violazione addebitata ai sensi del codice della strada sono:

  • il verbale è stato notificato oltre i 90 giorni dalla data di accertamento dell’infrazione
  • il tipo di veicolo indicato è errato
  • la targa del veicolo è errata
  • non riporta le modalità di presentazione del ricorso
  • le generalità del trasgressore o del proprietario del veicolo (responsabile in solido) non sono esatte (con esclusione degli errori lievi)
  • si riferisce a un veicolo venduto prima della data dell’infrazione

Inoltre si può presentare ricorso quando l’interessato ritiene che il fatto addebitatogli non costituisca illecito amministrativo.

Come si presenta
Il ricorso deve essere indirizzato in carta semplice al Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione, e deve essere recapitato attraverso: Comando Polizia Locale – Via Caboto 1/E – Corsico (MI)
Il ricorso può essere presentato direttamente tramite raccomandata.
Si consiglia di conservare una ricevuta dell’invio.
In alternativa il ricorso può essere presentato direttamente al Giudice di Pace – Via F.sco Sforza 23 – Milano
Nota: non è ammesso presentare ricorso sulla base dell’avviso di accertamento che i Vigili o gli Ausiliari della sosta lasciano sulle auto in sosta: il ricorso può essere presentato solo dopo la notifica della contravvenzione (immediata o con verbale consegnato a domicilio).

Quando si presenta
Se si presenta al Prefetto:

  • entro 60 giorni dalla data della contestazione immediata
  • entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale presso il domicilio e/o la sede legale del proprietario del veicolo

Se si presenta al Giudice di Pace:

  • entro 30 giorni dalla data della contestazione immediata
  • entro 30 giorni dalla data di notifica del verbale presso il domicilio e/o la sede legale del proprietario del veicolo

Cosa accade dopo
Il Prefetto, se accoglie il ricorso, emette una ordinanza di archiviazione e provvederà a trasmetterla all’Ufficio contravvenzioni; se lo respinge, emette una ordinanza di pagamento per una somma pari al doppio della sanzione originaria più le spese di procedimento. Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza.
L’interessato può fare ricorso al Giudice di Pace contro la decisione del Prefetto entro 30 giorni, o 60 se risiede all’estero.
In caso il Prefetto non abbia, entro 120 giorni, emesso (firmato) l’ordinanza di ingiunzione di pagamento il ricorso si considera accolto. Si rammenta che l’ordinanza di ingiunzione prefettizia può essere notificata entro 5 anni dalla notifica del verbale
Notizie utili: dal 15 gennaio 2000, con l’entrata in vigore del Decreto L.vo 507/99, si può presentare ricorso oltre che al Prefetto direttamente al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica o contestazione immediata. Si può ricorrere al Giudice di Pace anche per le pene accessorie disposte con ordinanza o ingiunzione (ad esempio: ritiro della patente o sequestro del veicolo).

In sintesi, ricordare

  • il ricorso può essere presentato solo dopo aver ricevuto il verbale di contravvenzione, e non sulla base del semplice avviso lasciato sul parabrezza del veicolo
  • può essere presentato anche al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa l’infrazione
  • va presentato in carta semplice
  • occorre indicare i motivi per cui si ritiene la multa ingiusta;
  • è opportuno allegare la documentazione utile a dimostrare la tesi, e segnalare eventuali testimoni
  • ci si può presentare di persona o avvalersi dell’assistenza di un’associazione di consumatori

Ricorso contro sanzioni pecuniarie diverse da quelle previste al codice della strada

contro i verbali che non riguardano il codice della strada può essere proposto unicamente ricorso amministrativo all’Ufficio che ha irrogato la sanzione pecuniaria, nei 30gg. decorrenti dalla notifica del verbale. Non può quindi essere proposto ricorso al Giudice di Pace, dovendo invece attendere la notifica delle successive determinazioni dirigenziali ingiuntive, adottate sulla base del verbale.

Cosa accade dopo
il Prefetto, se accoglie il ricorso, emette una ordinanza di archiviazione e provvederà a trasmetterla all’Ufficio contravvenzioni; se lo respinge, emette una ordinanza di pagamento per una somma pari al doppio della sanzione originaria più le spese di procedimento. Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza.
L’interessato può fare ricorso al Giudice di Pace contro la decisione del Prefetto entro 30 giorni, o 60 se risiede all’estero.
In caso il Prefetto non abbia, entro 120 giorni, emesso (firmato) l’ordinanza di ingiunzione di pagamento il ricorso si considera accolto. Si rammenta che l’ordinanza di ingiunzione prefettizia può essere notificata entro 5 anni dalla notifica del verbale.
Notizie utili: dal 15 gennaio 2000, con l’entrata in vigore del Decreto L.vo 507/99, si può presentare ricorso oltre che al Prefetto direttamente al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica o contestazione immediata. Si può ricorrere al Giudice di Pace anche per le pene accessorie disposte con ordinanza o ingiunzione (ad esempio: ritiro della patente o sequestro del veicolo).

In sintesi, ricordare

  • il ricorso può essere presentato solo dopo aver ricevuto il verbale di contravvenzione, e non sulla base del semplice avviso lasciato sul parabrezza del veicolo
  • può essere presentato anche al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa l’infrazione
  • va presentato in carta semplice
  • occorre indicare i motivi per cui si ritiene la multa ingiusta
  • è opportuno allegare la documentazione utile a dimostrare la tesi, e segnalare eventuali testimoni
  • ci si può presentare di persona o avvalersi dell’assistenza di un’associazione di consumatori

 

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento

28/03/2024