Ravvedimento operoso: E’ possibile pagare l’IMU dopo le scadenze, usufruendo del ravvedimento operoso, pagando un minimo di sanzioni e di interessi.
Si ricorda che per quanto riguarda l’IMU nulla è dovuto per l’abitazione principale e relative pertinenze.
SCADENZE:
Acconto IMU 2024 entro il 17 giugno 2024
Saldo IMU 2024 entro il 16 dicembre 2024
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria (leasing), è tenuto al pagamento il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
L’IMU si applica sull’abitazione principale di lusso, classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 e relative pertinenze (box, cantina, deposito, ecc.) della stessa. L’IMU è dovuta inoltre per gli altri immobili: altri appartamenti, altri box, altre cantine, ecc., e negozi, uffici, capannoni ed aree fabbricabili.
Ai fini IMU per usufruire delle “agevolazioni per abitazione principale”, occorre avere la residenza e la dimora nell’appartamento acquistato. Fino a quando non si prende la residenza, l’appartamento acquistato è considerato “seconda casa” ai fini IMU.
Invece ai fini delle imposte erariali (imposta di registro e ipo-catastali) per usufruire delle “agevolazioni prima casa” (pagamento delle imposte in misura ridotta), occorre prendere la residenza entro 18 mesi dall’acquisto.
Aliquote
Tipologia immobile | Aliquote |
Abitazione principale classificata da A/2 a A/7 | 0,00 per mille |
Abitazione principale classificata in A/1, A/8
e A/9 e relative pertinenze |
5,0 per mille con detrazione di euro 200,00 |
Fabbricati gruppo “D” | 10,6 per mille |
Altri immobili | 10,6 per mille |
Terreni agricoli | 10,6 per mille |
Sale cinematografiche e teatrali | 8,7 per mille |
Aree fabbricabili ed i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti | 10,6 per mille |
Quando si paga
L’acconto si paga dal 1° al 16 giugno di ogni anno. Il saldo si paga entro il 16 dicembre. In un’unica soluzione dal 1° al 16 giugno di ogni anno.
Nel modello F24 si dovranno indicare i seguenti codici tributo:
- altri fabbricati (altri appartamenti, negozi, uffici, ecc.) eccetto categoria catastale D (capannoni, cinema, teatri, alberghi, ecc.): quota Comune codice 3918, quota Stato nessuna;
- immobili categoria catastale D (capannoni, cinema, teatri, alberghi, ecc.): quota Comune codice 3930, quota Stato codice 3925;
- aree fabbricabili: quota Comune codice 3916, quota Stato nessuna.
Il codice ente identificativo del Comune di Corsico da inserire nel modello F24 è invece D045.
Se l’importo annuale dell’IMU è uguale o inferiore a € 12,00 (anche arrotondato per eccesso) non si deve pagare nulla e non occorre presentare il modello F24 (se per es. l’acconto è pari a € 6,00 anche arrotondato per eccesso, non si deve effettuare il versamento). I versamenti dell’imposta devono essere effettuati con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Calcolo della base imponibile per i fabbricati (appartamenti, negozi, uffici, ecc.)
Le rendite catastali sono rimaste invariate, i moltiplicatori sono uguali a quelli del 2014 ad eccezione della categoria D (escluso D/5). Il moltiplicatore è un numero fissato dalla legge per calcolare la base imponibile.
Per calcolare la base imponibile si aumenta del 5% (o si moltiplica per 1,05) la rendita catastale vigente in catasto dal 1° gennaio dell’anno di imposizione e la si moltiplica per i moltiplicatori.
Categorie catastali, moltiplicatore:
- A (da 1 a 9) abitazioni, moltiplicatore.: 160
- A/10 uffici, moltiplicatore.: 80
- B uffici pubblici, caserme, moltiplicatore.: 140
- C/1 negozi, moltiplicatore.: 55
- C/2 cantine, sottotetti, depositi, moltiplicatore.: 160
- C/3, C/4, C/5 laboratori artigiani, moltiplicatore.: 140
- C/6 box, moltiplicatore.: 160
- C/7 tettoie, moltiplicatore.: 160
- D capannoni, cinema, teatri, alberghi, moltiplicatore.: 65
- D/5 banche, moltiplicatore.: 80
Formula per calcolare l’IMU: rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore x aliquota
N.B. a questo importo devono essere applicate le detrazioni se previste e deve essere suddiviso in base alle percentuali di possesso dell’immobile
Cosa si intende per abitazione principale
E’ l’unità immobiliare in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente ed hanno la residenza anagrafica.
Sono equiparate all’abitazione principale le seguenti unità immobiliari:
Cosa si intende per pertinenza
E’ l’unità immobiliare, al servizio dell’abitazione principale, classificata nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (cantine, sottotetti, depositi, box e tettoie), nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie indicate (quindi massimo 3 pertinenze, una per tipo).
Anziani/disabili ricoverati in modo permanente
E’ l’unità immobiliare di proprietà/usufrutto di anziani/disabili ricoverati, in modo permanente, in un istituto, purché la stessa risulti non locata.
Separazione/divorzio
Ai soli fini dell’IMU, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio), si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione.
Come si calcola la quota dello Stato
Solo gli immobili classificati nella categoria catastale D (capannoni, cinema, teatri, alberghi, ecc.) verseranno una quota allo Stato, pari al 50% dell’importo calcolato applicando l’aliquota di base, pari al 7,6 per mille (essendo il saldo 2013 pari al 50% dell’importo dovuto, la quota dello Stato, per la seconda rata, è quindi pari al 25%).
Riduzioni ed agevolazioni:
1 – Locazioni a canone concordato: Riduzione d’imposta al 50 per cento.
Per gli immobili locati a canone concordato – alle condizioni definite nell’accordo locale tra le organizzazioni delle proprietà edilizia e quelle dei conduttori – di cui alla legge n. 431 del 1998, l’Imu, determinata sulla base dell’aliquota deliberata dal Comune, è ridotta al 75 per cento. Rientrano tra questi contratti quelli di cui all’art. 2, comma 3, e art. 5, commi 1 e 2, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431.
Attestazione bilaterale di rispondenza del contratto di locazione a canone concordato: chi stipula un contratto di locazione a canone concordato, per poter fruire dell’agevolazione Imu prevista (riduzione di imposta al 75 per cento), deve ottenere l’attestazione di rispondenza del contratto rispetto a quanto previsto dall’accordo territoriale. Le parti (locatore e locatario) nel predisporre il contratto di locazione concordato potranno farsi assistere, nella determinazione del canone, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori (l’assistenza dovrà essere fornita da entrambe le organizzazioni sindacali). Chi non si farà assistere dalle organizzazioni, per potere fruire delle agevolazioni Imu, dovrà comunque richiedere alle organizzazioni stesse il rilascio dell’attestazione di rispondenza del contratto di locazione all’accordo territoriale. Scarica il modulo di attestazione.
Quando fare la dichiarazione: per comunicare il diritto alla riduzione di imposta al 50 per cento dovrai presentare la dichiarazione Imu su modello ministeriale entro il termine del 30 giugno 2023 per l’anno di imposta 2022 e del 30 giugno 2024 per l’anno di imposta 2023.
Per approfondimenti visitare la pagina dedicata all’Affitto a canone concordato – Accordo locale.
2 – Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati: IMU è ridotta del 50%.
Si tratta di un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. L’inagibilità e/o l’inabitabilità devono essere accertati dall’ufficio tecnico comunale a spese del cittadino o in alternativa, lo stesso cittadino può fare una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000. Il fac-simile di dichiarazione è disponibile presso l’Ufficio Tributi o l’Ufficio SIT (Sistema informativo Territoriale). Per poter usufruire della riduzione occorre presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno di ogni anno.
3 – Comodato d’uso gratuito: base imponibile ridotta del 50%. Con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28.12.2015, n. 208) sono state apportate importanti variazioni all’IMU per gli immobili concessi in comodato gratuito. E’ prevista una sola forma di comodato gratuito con i seguenti requisiti:
-
- il comodante/soggetto passivo deve possedere un solo immobile in Italia e deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
- se possiede due immobili, devono essere nello stesso comune, di cui uno obbligatoriamente è l’abitazione principale per il proprietario (comodante) e l’altro l’abitazione in cui risiede chi lo occupa (comodatario);
- il comodato è possibile solo tra genitori/figli. Sono esclusi comodati al di fuori del primo grado in linea retta;
- non vale nessuna scrittura privata o altra forma/dichiarazione di concessione del comodato ma deve essere registrato apposito atto presso un qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate, entro 20 giorni dalla sottoscrizione;
- sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat. A1, A8 e A9);
- non è possibile effettuare due comodati nello stesso comune;
- ai sensi dell’art. 1, comma 1092, Legge n. 145 del 30/12/2018, il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori;
L’immobile in comodato non è assimilabile ad abitazione principale, ma rimane un immobile soggetto ad aliquota ordinaria, con base imponibile ridotta del 50%. Con l’obbligatorietà della registrazione del contratto, la suddetta riduzione potrà essere applicabile solo dalla data di registrazione del contratto. Si ritiene che la definizione di “immobile” sia da intendersi come unità abitativa + pertinenze (massimo tre, una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7). Infine per beneficiare della riduzione della base imponibile per l’immobile concesso in comodato, il proprietario deve comunicare e attestare il possesso dei requisiti al Comune tramite apposita Dichiarazione. Per chi avesse già un contratto di comodato stipulato e registrato precedentemente, che rispetta le condizioni sopra indicate, bisogna fare solo la dichiarazione al Comune.
Dichiarazione IMU
Compilate il modello del Ministero e presentatelo al Comune in cui si trova il vostro immobile. Se avete immobili in diversi Comuni, oppure il vostro immobile occupa territori di diversi Comuni, dovete presentare la dichiarazione a tutti i Comuni coinvolti. Se volete, potete compilare la dichiarazione IMU on line e poi stamparla
Per presentare la dichiarazione potete
- spedirla con raccomandata senza ricevuta di ritorno (indicando sulla busta “Dichiarazione IMU anno….”) a Comune di Corsico – Ufficio Tributi – Via Roma, 22 – 20094 Corsico (MI)
- consegnarla a mano a: Ufficio Protocollo, via Roma 18, piano terra
- inviarla via PEC dalla propria casella di posta elettronica certificata: ufficioprotocollo@cert.comune.corsico.mi.it