Cos’è il canone concordato
Il contratto a canone concordato (L. 431/98) agevola sia gli inquilini che i proprietari offrendo prezzi calmierati per gli inquilini e supportando i proprietari attraverso agevolazioni fiscali (es. cedolare secca al 10%, riduzione dell’IMU e della base imponibile per l’IRPEF e l’imposta di registro).
Il canone concordato viene determinato e aggiornato periodicamente attraverso la sottoscrizione di un Accordo locale tra le diverse rappresentanze di inquilini e proprietari, che di comune accordo fissano i valori dei canoni in relazione alle zone della città e alle condizioni dell’immobile da affittare.
L’Accordo locale per Corsico è stato firmato il 23 giugno 2022 dalle Organizzazioni sindacali degli inquilini e dalle associazioni dei proprietari alla presenza del Sindaco e dell’Assessora alle Politiche Sociali e Abitative del Comune.
Leggi il Testo dell’accordo
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Vantaggi per il proprietario
Per il proprietario l’affitto con contratto a canone concordato è conveniente per i vantaggi che derivano dalle detrazioni fiscali:
- riduzione della base imponibile Irpef: il canone di locazione ridotto della percentuale forfettaria del 5% e rapportato alla percentuale di possesso, viene ulteriormente ridotto del 30%;
- riduzione della base imponibile per l’imposta di registro: è prevista una riduzione del 30% della base imponibile sulla quale calcolare l’imposta di registro;
- riduzione aliquota cedolare secca: l’aliquota di tassazione applicabile sul 100% del canone di locazione, è ridotta dal 21% al 10%;
- IMU riduzione di imposta al 75 %
Vantaggi per l’inquilino
Per l’inquilino il contratto a canone concordato conviene non solo perché risparmia sull’affitto, ma anche per le agevolazioni ai fini Irpef previste.
Per ottenere le agevolazioni, l’inquilino deve:
- essere intestatario del contratto di locazione a canone concordato;
- avere come sua abitazione principale l’immobile oggetto del contratto.
Tipologie di contratti a canone concordato
Sono 3 i tipi di contratto a canone concordato. Di seguito alcune sintetiche indicazioni.
In tutti e tre i contratti il canone viene calcolato in base all’Accordo locale.
- Il contratto di locazione a canone concordato che ha una durata di 3 + 2 anni.
- Il contratto di locazione transitorio per studenti universitari che può avere una durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi; all’interno del contratto deve essere espressamente evidenziata l’esigenza dell’inquilino (conduttore) di “abitare l’immobile per un periodo… in quanto frequentante il corso di studi di … presso l’Università di….”.
- Il contratto di locazione transitorio che può avere una durata minima di 1 mese e massima di 18 mesi; l’esigenza della transitorietà del contratto deve essere espressamente dichiarata nel contratto stesso.
L’esigenza della transitorietà può essere:
- del proprietario (locatore): per esempio quando il proprietario ha l’esigenza di adibire l’immobile ad abitazione propria dei figli, dei genitori o di parenti fino al 2° grado per motivi di trasferimento temporaneo della sede di lavoro, matrimonio dei figli, separazione o divorzio, vicinanza momentanea a congiunti con necessità di assistenza;
- dell’inquilino (conduttore): per esempio per trasferimento temporaneo della sede di lavoro, separazione o divorzio, assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica o acquisto di abitazione in cooperativa o presso privati entro 18 mesi, vicinanza momentanea a congiunti con necessità di assistenza.
Importante
In conformità all’Accordo locale è possibile stipulare contratti di affitto per singole camere all’interno di unità abitative o comunque per singole porzioni di unità abitative.
Anche in questo caso il canone è calcolato in base all’Accordo locale.
Scarica il modello contratto di locazione abitativa
Scarica il modello contratto di locazione abitativa transitoria
Scarica il modello contratto di locazione abitativa per studenti universitari
L’azzonamento di Corsico
Per stabilire quanto può valere un appartamento in affitto a canone concordato in una determinata zona della città, Corsico è stata divisa in tre zone che hanno valori d’affitto diversi: guarda la piantina delle tre zone
scarica l’elenco delle vie per vedere in quale zona si trova la via che ti interessa.
Ogni zona, a sua volta, è divisa in tre fasce definite sulla base di alcuni parametri relativi alle condizioni dell’alloggio che ne fanno aumentare o diminuire il valore di affitto:
leggi la tabella degli importi minimi e massimi di affitto di ogni fascia per ciascuna zona.
Attestazione
L’Accordo locale prevede la compilazione di un’Attestazione (Attestazione bilaterale di rispondenza – affitto a canone concordato) co-firmata dal proprietario, dall’inquilino e dalle organizzazioni sindacali che li rappresentano.
Questa attestazione garantisce sia all’inquilino che al proprietario che il contratto d’affitto rispetti tutte le indicazioni dell’Accordo locale e quindi rende legittime le agevolazioni fiscali che ne derivano.
L’attestazione è valida solo ove rilasciata congiuntamente da una delle organizzazioni della Proprietà Edilizia e da uno dei conduttori firmatari dell’accordo e risulta obbligatoria ai fini del riconoscimento del contratto a canone concordato.
Scarica il modulo di Attestazione
Per informazioni e assistenza e per la compilazione dell’Attestazione occorre fare riferimento alle organizzazioni sotto elencate.
Associazioni dei proprietari
- Delia Marra 02.88559226 ore 9-12 lunedì/venerdì d.marra@assoedilizia.mi.it
- Eva Gallo 02.88559220 ore 9-12 lunedì/venerdì e.gallo@assoedilizia.mi.it
- Centralino 02.885591 ore 9-12 e ore 13.30-17 lunedì/venerdì
- E-Mail associazione: info@assoedilizia.mi.it
- Servizi offerti
UPPI sede Milano
A.S.P.P.I. sede provinciale di Milano tel. 0276110167 via Archimede 22
e-mail asppimilano@gmail.com
A.P.P.C. Associazione Piccoli Proprietari Case – piazzale Lagosta 1 – Milano
tel. 02.436976 cell. 327.7833245 e-mail appc-milano@virgilio.it
CONFAPPI
- Sede CORSICO via Garibaldi 54, 02.45715442, WhatsApp 347.2367101, e-mail: luca.rezzonico@tin.it
- Sede MILANO via Ruggero di Lauria 9, Milano tel. 02.33105242 e-mail: info@confappi.it
CONFABITARE sede Milano
Referente: Avv. Daniele Giusto
Presidente di Confabitare Associazione Proprietari Immobiliari – Sede Provinciale di Milano
via Carducci, 17 – 20123 MILANO
Tel 0039 351/1210857 – Fax 02/80581560
e-mail:presidente.milano@confabitare.it – milano.segreteria@confabitare.it
Associazione Unioncasa di Milano e Provincia via Boltraffio 16/B Milano tel. 02.72003528 e-mail: milano@unioncasa.org
Associazioni sindacali degli inquilini
SUNIA sede di Milano
- Referente per il servizio attestazioni tel. 02.86885300 e-mail: csu@sunia-milano.it
- Indirizzi sportelli Sunia su tutto il territorio di Milano e uno sportello nel Comune di Rozzano
SICET sindacato inquilini
CONIA Confederazione nazionale inquilini associati (pagina Facebook)