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Limitazioni al consumo e somministrazione di bevande alcoliche e degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, nonchè all'impiego di contenitori di latta o vetro

dal 17 giugno al 16 luglio

Data di pubblicazione:

lunedì 17 giugno, 2024

Tempo di lettura:

3 min

Il Sindaco Stefano Martino Ventura ha firmato l’Ordinanza n. 14 del 17 giugno 2024 con la quale, a partire dal 17 giugno al 16 luglio 2024:
a) è fatto divieto nelle aree pubbliche e aperte al pubblico ricadenti nelle vie Cavour, Dante, Diaz, Garibaldi, Manzoni, Monti, Pascoli, Milano, Sant’Adele, Vittorio Emanuele II, XXIV Maggio, Parini e nei parchi e aree verdi cittadine, di consumare all’aperto di bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di latta o vetro; tale divieto non si applica alle strutture esterne dei pubblici esercizi autorizzate alla somministrazione e al consumo di alimenti e bevande, anche temporanee o provvisorie, nonché in occasione di sagre, feste, manifestazioni e eventi in genere organizzati dall’Amministrazione comunale;
b) è fatto divieto, dalle ore 20.00 alle ore 06.00, ai titolari e/o gestori dei pubblici esercizi, delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, siti nelle vie sopra menzionate, di vendere per asporto o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di latta o vetro;
c) è  fatto divieto, dalle ore 20.00 alle ore 06.00, ai titolari e/o gestori degli esercizi del settore alimentare o misto e delle attività di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici siti nelle vie sopra menzionate di vendere per asporto o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di latta o vetro;

d) è fatto obbligo ai titolari o gestori delle attività di cui alle precedenti lettere di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici sul quale il locale prospetta, nell’arco di una distanza del raggio di 5 metri da porte, finestre, vetrine o ingressi degli stessi. Gli stessi titolari o gestori devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, depositati sulla strada, sui marciapiedi o nei pressi di porte, finestre, vetrine, fioriere o ingressi degli stessi, nello spazio ricompreso in un raggio di 5 metri dall’ingresso dell’attività in modo che, entro un’ora dall’orario di chiusura dell’esercizio, l’area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita; per le predette finalità, i titolari o gestori delle attività succitate sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di controllo.


L’inosservanza del dispositivo della presente Ordinanza sindacale ai sensi dell’articolo 50, comma 7-bis.1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 ad Euro 5.000,00.

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Ultimo aggiornamento

17/06/2024