Limitazioni in materia di orari di vendita, somministrazione e consumo di bevande alcoliche

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A partire da martedì 19 maggio 2026 per i successivi 30 giorni

Data di pubblicazione:

21 Maggio 2026

Tempo di lettura:

ORDINANZA SINDACALE N. n. 5 del 18/05/2026

A partire da martedì 19 maggio 2026 per i successivi 30 giorni presso le aree verdi cittadine e le vie:

– Via Copernico;
– Via Bozzi;
– Via Dante;
– Via Diaz;
– Via Falcone;
– Via Garibaldi;
– Via Monti;
– Via Parini;
– Via Sant’Adele;
– Via Vittorio Emanuele II;
– Via Milano;
– Viale Resistenza;
– Via IV Novembre;
– Via XXIV Maggio;
– Via Manzoni;
– Largo Manzoni;
– Via Salma;
– Piazza della Pianta.

Sono in vigore le seguenti prescrizioni 

a dalle ore 20.00 alle ore 06.00, divieto di consumo all’aperto di bevande alcoliche e superalcoliche in qualsiasi contenitore, tale divieto non si applica alle strutture esterne dei pubblici esercizi autorizzate alla somministrazione e al consumo di alimenti e bevande, anche temporanee o provvisorie, nonché in occasione di eventi organizzati, patrocinati o comunque autorizzati dall’Amministrazione comunale;
b dalle ore 20.00 alle ore 06.00, divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche in qualsiasi contenitore per tutti i pubblici esercizi, per gli esercizi di
vicinato del commercio in sede fissa del settore alimentare o misto e per le attività di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici;
c dalle ore 20.00 alle ore 06.00, chiusura degli esercizi di vicinato del commercio in sede fissa del settore alimentare o misto e delle attività di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici; da tale obbligo sono escluse le gelaterie.

È altresì fatto obbligo a tutti i titolari o gestori di pubblici esercizi o di attività di commercio in sede fissa del settore alimentare o misto di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale l’attività prospetta, provvedendo giornalmente alla rimozione dei rifiuti derivanti dalla loro attività e lasciati su area pubblica; per le predette finalità, i titolari o gestori delle attività succitate sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di controllo

Per prendere visione dell’ordinanza completa vedasi allegato o clicca qui

Allegati

A cura di

Ultimo aggiornamento: 21/05/2026, 13:24

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