Il Sindaco Stefano Martino Ventura ha firmato l’Ordinanza n. 7 del 14 luglio 2023 con la quale, a partire dal giorno 17 luglio al giorno 15 agosto 2023:
a) è fatto divieto nelle aree pubbliche e aperte al pubblico ricadenti nelle vie Cavour, Dante, Diaz, Garibaldi, Manzoni, Monti, Pascoli, Milano, Sant’Adele, Vittorio Emanuele II, XXIV Maggio e nei parchi e aree verdi cittadine, di consumare all’aperto di bevande alcoliche e superalcoliche in qualsiasi contenitore; tale divieto non si applica alle strutture esterne dei pubblici esercizi autorizzate alla somministrazione e al consumo di alimenti e bevande, anche temporanee o provvisorie, nonché in occasione di sagre, feste, manifestazioni e eventi in genere organizzati dall’Amministrazione comunale;
b) è fatto divieto, dalle ore 20.00 alle ore 06.00, ai titolari e/o gestori dei pubblici esercizi, delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, siti nelle vie menzionate al punto a) di vendere per asporto o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande alcoliche e superalcoliche in qualsiasi contenitore;
c) è fatto divieto, dalle ore 20.00 alle ore 06.00, ai titolari e/o gestori degli esercizi del settore alimentare o misto e delle attività di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici siti nelle vie sopra menzionate di vendere per asporto o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande alcoliche e superalcoliche in qualsiasi contenitore;
d) è fatto obbligo ai titolari o gestori delle attività di cui alle precedenti lettere di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici sul quale il locale prospetta, nell’arco di una distanza del raggio di 5 metri da porte, finestre, vetrine o ingressi degli stessi. Gli stessi titolari o gestori devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, depositati sulla strada, sui marciapiedi o nei pressi di porte, finestre, vetrine, fioriere o ingressi degli stessi, nello spazio ricompreso in un raggio di 5 metri dall’ingresso dell’attività in modo che, entro un’ora dall’orario di chiusura dell’esercizio, l’area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita; per le predette finalità, i titolari o gestori delle attività succitate sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri
avventori, le necessarie misure di controllo.
L’inosservanza del dispositivo della presente Ordinanza sindacale ai sensi dell’articolo 50, comma 7-bis.1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 ad Euro 5.000,00.
Limitazioni al consumo e somministrazione di bevande alcoliche e degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, nonchè all'impiego di contenitori in vetro e metallo
Dettagli della notizia
dal 17 luglio al 15 agosto 2023
Questa notizia è scaduta il 15 Agosto 2023
Data di pubblicazione:
19 Giugno 2023
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