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La Costituzione riconosce il potere statutario (2° comma art. 114) degli Enti territoriali. Tale potere si rinviene inoltre nel testo unico degli Enti Locali (D.lgs 267/2000) e nella legge 131/2003.

La potestà statutaria costituisce l’espressione più qualificante dell’ autonomia degli Enti territoriali e permette che tali enti si dotino di strumenti di autogoverno.

Lo Statuto è l’atto fondamentale che garantisce e regola l’esercizio dell’autonomia normativa e organizzativa del Comune, nell’ambito dei principi fissati dalla Legge.
Lo Statuto, liberamente formato dal Consiglio Comunale con il concorso delle rappresentanze della società civile, costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi dell’autonomia locale, determina l’ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo i principi della legalità. I regolamenti e gli atti amministrativi del Comune devono conformarsi alle norme di legge e a quelle statutarie.

Lo Statuto insomma diventa una fonte di diritto per l’ordinamento degli Enti Locali e costituisce così l’atto normativo con cui un Ente determina il proprio assetto strutturale e detta le regole della sua organizzazione e quelle concernenti il modo di esercizio delle sue funzioni.
In particolare esso specifica:

  • le attribuzioni degli organi
  • le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze
  • i modi di esercizio della rappresentanza legale dell’Ente, anche in giudizio
  • i criteri generali in materia di organizzazione dell’Ente e forme di collaborazione fra Comuni e Province
  • la partecipazione popolare
  • il decentramento
  • l’accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi
  • lo stemma e il gonfalone
  • quanto previsto ulteriormente dal sopraccitato testo unico

Lo Statuto comunale deve essere deliberato dal Consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Lo Statuto approvato è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
Diventa esecutivo decorsi i trenta giorni della pubblicazione all’Albo Pretorio.

Lo Statuto del Comune di Corsico è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 20.6.2001, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 3.4.2007, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 21.12.2015 e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 3.5.2022.

 

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Ultimo aggiornamento

20/03/2024