Anagrafe

L'ufficio anagrafe si occupa dei movimenti della popolazione e della certificazione dei fatti giuridicamente rilevanti all' interno del territorio comunale. L'ufficio rientra nel settore Servizi Civici


Competenze

Gestione di tutte le attività e procedure delegate dal Governo in materia anagrafica e di censimento

Tipologia di organizzazione

Ufficio

Area di riferimento

Responsabile

Potito Russo

UOC - Anagrafe

Persone

Tutte le persone che fanno parte:

Sede principale

Orari e contatti

Orari di apertura al pubblico
Lunedì - Mercoledì - Venerdì
09:00 - 12:00
Si potrà accedere agli Uffici previo APPUNTAMENTO TELEFONICO O VIA E-MAIL. Sarà possibile prenotare telefonicamente dalle ore 10.00 alle 12.00 oppure, prendere appuntamento online
Martedì - Giovedì
14:00 - 17:30
Si potrà accedere agli Uffici previo APPUNTAMENTO TELEFONICO O VIA E-MAIL. Sarà possibile prenotare telefonicamente dalle ore 10.00 alle 12.00 oppure, prendere appuntamento online

Servizi collegati

Ulteriori informazioni

Nota per Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche

L'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, comma 1, letto a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (ISCRIZIONE ANAGRAFICA CON PROVENIENZA DA ALTRO COMUNE E DALL'ESTERO, CAMBIO DI ABITAZIONE ALL'INTERNO DEL COMUNE, EMIGRAZIONE ALL'ESTERO) a partire dal 9 maggio 2012 (art. 5, C. 6). Le novità introdotte dai commi 1 e 2 dell'art. 5 riguardano la possibilità di effettuare le dichiarazioni anagrafiche di iscrizione, variazione e cancellazione attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno da inoltrare al Comune con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000. Ai sensi della richiamata disposizione del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 65 del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), di cui al d.lgs. n. 82/2005, che definisce le modalità di inoltro telematica delle istanze, i cittadini possono presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi: Quest' ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni: - che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale - che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione - che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante - che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice. Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente i quali, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo. Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti. Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell' allegato A). Il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell'allegato B) A seguito della dichiarazione resa l'Ufficio Anagrafe procederà immediatamente, e comunque entro i 2  giorni successivi, a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni medesime. Provvederà anche  ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione, variazione o cancellazione entro 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata. Trascorso questo periodo di tempo senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione, il cambio di abitazione o la cancellazione si intendono confermati. - Nota per CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI I commi 4 e 5 dell'art. 5 del decreto-legge n. 5/2012 disciplinano la fase successiva alla registrazione delle dichiarazioni rese, ovvero quella che attiene all' accertamento dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, nonché agli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi di tali accertamenti. In particolare, il citato comma 4 prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dal1'art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti. Inoltre la norma prescrive, in caso di non rispondenza allo stato di fatto, il ripristino delle registrazioni anagrafiche antecedenti alla data della dichiarazione resa:
  • nel caso di prima iscrizione anagrafica (dall'estero o da irreperibilità) si procederà a cancellare l'interessato con effetto retroattivo a decorrere dalla dichiarazione;
  • nell'ipotesi di iscrizione con provenienza da altro comune o dall'estero del cittadino iscritto all' AIRE si cancellerà l'interessato dalla data della dichiarazione e si darà e immediata comunicazione al comune di provenienza o di iscrizione AIRE al fine della tempestiva iscrizione dello stesso con la medesima decorrenza;
  • nel caso di cambiamento di abitazione si registrerà nuovamente l'interessato nell'abitazione precedente, sempre con la decorrenza già indicata.
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Nota sulle dichiarazioni di residenza
La legge n. 80 del 23 maggio 2014 “Lotta all’occupazione abusiva di immobili” ha stabilito che chiunque occupi abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere né ottenere la residenza e neppure l’allacciamento alle varie utenze dei pubblici servizi (energia elettrica, acqua, gas, telefonia, ecc.) nello stesso immobile. Nel modulo ministeriale integrato per presentare la domanda di residenza o il cambio di abitazione, è contenuta la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, nel quale il richiedente deve dichiarare a che titolo possiede l’immobile (proprietà, affitto, usufrutto, comodato gratuito). Per le iscrizioni anagrafiche è pertanto indispensabile presentarsi con i seguenti documenti:
  • Per gli immobili in affitto: contratto di affitto o di comodato e registrazione all’agenzia delle entrate
  • Per gli immobili in proprietà: atto di compravendita e dati catastali
Attenzione! Senza questi documenti la domanda di residenza/cambio di abitazione non potrà essere più accettata.

Ultimo aggiornamento: 20/12/2024, 15:32

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