A seguito della richiesta di Rete Ferroviaria Italiana è in vigore l’Ordinanza sindacale n. 12 del 26 aprile 2024 relativa ai seguenti obblighi a carico dei privati confinanti con la sede ferroviaria:
- provvedere alla pulizia delle aree incolte con presenza di erba secca e di ogni altro materiale combustibile, del taglio di rami e di alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l’infrastruttura creando possibile pericolo per l’incolumità pubblica e interruzione di pubblico esercizio ferroviario, soprattutto in occasione degli eccezionali fenomeni meteorologici;
- mantenere, costantemente nel tempo, le distanze di sicurezza dalla sede ferroviaria delle alberature e di quanto altro indicato agli artt. 52 e 55 del D.P.R. 753/80 contenente il Regolamento di Polizia Ferroviaria.
L’R.F.I. – Rete Ferroviaria Italiana Spa – provvede alla manutenzione della vegetazione che insiste su aree di propria competenza ma non può intervenire su quella che cresce in proprietà privata.
Se i necessari interventi non saranno eseguiti, i cittadini saranno soggetti alle sanzioni amministrative previste dagli articoli 38 e 63 dello stesso decreto.
Si ricorda infine che i proprietari di aree confinanti con la ferrovia saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni a persone o cose che nel frattempo dovessero verificarsi a causa dell’inottemperanza alla sopra citata ordinanza.